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Ordinanza — n. 10390/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10390/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the Code of Criminal Procedure. The appellant argued the lower court's reasoning was illogical for granting only one day of probation after a violent assault, but the court found no specific legal critique of the tribunal's evaluation. The decision rests on the principle that appeals must contain specific legal arguments rather than general factual disputes or unsubstantiated criticisms of the lower court's factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law, such as the mere reproduction of issues already adequately examined and dismissed by the lower court without specific legal criticism of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism Code of Criminal Procedure reproductive grounds factual assessment review liberazione condizionale revoca della sospensione condizionale scarcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
280601-01 ); Che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico, fattuale e meramente contestativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1 c.p.p.
pen., con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato
Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace
Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco
Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, Di Bella
Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, Di Bella, non mass.
Sez. 1, n. 28536 del 15/09/2020, V.
Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv.
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Sentenza — n. 40803/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeal against early release denial, upholding prison judge's assessment of prisoner's lack of reintegration.
Sentenza — n. 12019/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on early release, ruling prior crimes cannot negate prior good conduct in prison. The court rejects the claim that a later crime invalidates earlier rehabilitation efforts. The decision clarifies that only crimes occurring after the specific prison term matter for release eligibility. The court finds the lower court's reasoning legally sound and the appeal unfounded. The appellant is ordered to pay the associated legal costs. The judgment upholds the strict temporal requirements for early release benefits. The court emphasizes the need for consistent behavioral evidence over time. The ruling reinforces the principle that rehabilitation must be sustained throughout the relevant period. The decision affirms the lower court's assessment of the prisoner's conduct. The legal standard for early release remains unchanged by this ruling.
Ordinanza — n. 45699/2021 — snpen
Italian court dismisses appeal against parole denial due to lack of specific reasoning on key facts.
Ordinanza — n. 1580/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to comply with mandatory defense representation rules post-2017 law.
Sentenza — n. 16079/2025 — snpen
Cassation court annuls parole order due to lack of reasoning regarding a disciplinary record's impact on early release eligibility.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURIELLO CARMINE nato a CASERTA il 18/12/1981 avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che Carmine Mauriello, tramite il proprio difensore di fiducia abilitato, Avv. Marco Bisegna, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso l'ordinanza in data 25/03/2025 del Magistrato di sorveglianza di Firenze che rigettava l'istanza di liberazione anticipata, con riferimento al semestre espiato dal 17/5/2024 al 17/11/2024 in quanto la condotta, in tale periodo, non era stata corretta essendosi il detenuto reso responsabile dell'aggressione violenta in danno di altro detenuto;

Considerato che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni del provvedimento impugnato; Che, in particolare, la dedotta censura che lamenta l'illogicità della motivazione (a fronte di aggressione posta alla base del diniego tradottasi in un solo giorno di prognosi) non si confronta con il puntuale argomentare del Tribunale di sorveglianza, del tutto logico ed immune dai lamentati vizi, dovendosi a tal fine ribadire che: - ai fini del giudizio sul requisito della partecipazione all'opera risocializzante, le eventuali infrazioni disciplinari riportate da un detenuto nel periodo in valutazione ben possono essere poste a base della negazione del beneficio gli eventuali rapporti disciplinari a condizione che siano valutate nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno a far emergere una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497-01;

Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace); - ai fini del rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, il Tribunale di sorveglianza può tenere conto del contenuto di un rapporto disciplinare anche nel caso in cui la successiva sanzione inflitta al condannato sia stata annullata per vizi formali (nella specie, per mancanza di adeguata motivazione), in quanto, per la concessione della detrazione di pena, le infrazioni commesse non rilevano per le loro conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione al trattamento rieducativo» (Sez. 1, n. 32203 del 26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293-01; conf.

Sez. 1, n. 37101 del 31/10/2025, Di Bella, non mass. in motiv. § 3); - ai fini della concessione della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituto di pena, perché essa da sola non costituisce una sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione, la quale va, invece, desunta da fatti positivi che rivelino l'evolversi della personalità del soggetto verso modelli di vita socialmente adeguati (Sez. 1, n. 28536 del 15/9/2020, V., Rv. 279745-01); si richiede, in questa prospettiva, una ponderazione completa, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stre gua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, sempre nella prospettiva che l'apprezzamento finale, oltre a radicarsi su dati di fatto concreti, si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione alla rieducazione e al percorso risocializzante.

Considerato che quella compiuta dal Tribunale di Sorveglianza, che ha valutato l'infrazione disciplinare contestata in uno con la relazione del carcere e gli altri atti disciplinari, una valutazione immune da vizi lo gico-giuridici non rivedibile in questa sede, essendo inibite al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impu gnata nonché l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o ggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano in ipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di una mi gliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, non mass.;

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601-01 ); Che, pertanto, l'unico motivo di ricorso, aspecifico, fattuale e meramente contestativo, non è ammissibile, in quanto non consentito, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d ), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pa gamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pa gamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della sommi i euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis Roma/ imarz0 2026 Il Con5iglier esterisol