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Ordinanza — n. 10389/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of generic mitigating circumstances in plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10389/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant waived specific mitigating circumstances during the plea agreement in the second instance. The applicant argued that generic mitigating factors under Article 62-bis of the Penal Code were not properly considered, but the court held that such issues were relinquished in the settlement. Consequently, the court ruled that these waived matters cannot be raised in the cassation proceeding, as the plea agreement binds the parties and limits the scope of review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of appeal grounds regarding mitigating circumstances in a plea agreement precludes their subsequent examination in cassation, as the judicial decision based on such waiver acquires res judicata effect.

Parole chiave

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plea agreement waiver of grounds generic mitigating circumstances res judicata cassation inadmissibility second instance settlement procedural preclusion attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
14767/2025, pronunciata, in accoglimento della richiesta di pena concordata, a norma dell'art. 599-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
il 22/07/2025, che ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa; Considerato che i motivi proposti — che contestano erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 62-bis c.p.
pen., in relazione alla mancata motivazione sul diniego delle invocate attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
283878-01); Rilevato che, pertanto, deve dedursi l'inammissibilità del ricorso in esame, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Law n. 103/2017
art. 599-bis cod. proc. pen
14767/2025, pronunciata, in accoglimento della richiesta di pena concordata, a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in data 15/07/2025, dep.
art. 62-bis cod. pen
pen., in relazione alla mancata motivazione sul diniego delle invocate attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero
125 del 2008, secondo cui il giudice d'appello, che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv.
Sez. 5, 29341 del 20/06/2025, T.
Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile
5, 29341 del 20/06/2025, T., non mass.; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv.
Sez. 5, n. 40278 del 6/04/2016, Camerlingo ed altri
278006-01): difatti, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6/04/2016, Camerlingo ed altri;
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 5, n. 29342 del 25/06/2025, Lamberti
(Sez. 5, n. 29342 del 25/06/2025, Lamberti, non mass.;
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti
Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVELLA GIUSEPPE PIO nato a NAPOLI il 14/07/2003 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che Giuseppe Pio Avella, tramite difensore di fiducia abilitato, Avv. Raffaele Chiummariello, in data 9/09/2025 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 14767/2025, pronunciata, in accoglimento della richiesta di pena concordata, a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in data 15/07/2025, dep. il 22/07/2025, che ha rideterminato la pena in anni tre di reclusione ed euro 4.000 di multa; Considerato che i motivi proposti — che contestano erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.

b) e lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata motivazione sul diniego delle invocate attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. — non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen., in seguito alla reintroduzione del cd. patteggiamento in appello ad opera della legge n. 103 del 2017 (in vigore dal 2/08/2017), deve ritenersi nuovamente applicabile il pregresso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, nel vigore del similare istituto già previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 125 del 2008, secondo cui il giudice d'appello, che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati (Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01;

Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853-01); che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez. 5, 29341 del 20/06/2025, T., non mass.; Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01): difatti, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 40278 del 6/04/2016, Camerlingo ed altri;

Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, ad eventuali cause di improcedibilità o nullità anche assolute, eccepite con l'impugnazione, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. Rilevato che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato e «non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29342 del 25/06/2025, Lamberti, non mass.;

Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878-01); Rilevato che, pertanto, deve dedursi l'inammissibilità del ricorso in esame, in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 marzo' 202 Il