Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic, repetitive, and non-specific criticisms of the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it contained generic and repetitive criticisms of the lower court's reasoning without specific engagement with the factual findings. The appellant argued for a re-evaluation of criminal responsibility and imputability, but the court noted these arguments were already thoroughly examined and rejected during the appellate proceedings. Consequently, the appeal was dismissed under Article 591 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it contains generic, repetitive, or non-specific criticisms that do not constitute a reasoned critique of the lower court's decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBORGIA ANDREA nato a ORTONA il 02/08/1975 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; c Premesso che Andrea Sborgia, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 24/06/2'25 della Corte d'appello de L'Aquila n. 1145/2025 di conferma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 6/03/2025 n. 513/2025 che di condanna alla pena di anni uno di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;
Considerato che il ricorso, col quale si deduce asserita mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in ordine al disposto riconoscimento della responsabilità penale, è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché reiterativo e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi, con argomentazioni immuni dai lamentati vizi logico-giuridici, dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e, al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato; che, in particolare, le censure sono del tutto generiche ed aspecifiche perché non si confrontano con le puntuali ragioni che la Corte territoriale, in replica alle analoghe doglianze dedotte con l'atto di appello circa l'identificazione del prevenuto quale cliente del tassista (cfr. pagg. 3-4) e circa il tema dell'imputabilità del prevenuto, ha posto a sostegno in punto di responsabilità dell'imputato, ritenendole affette da una lettura parziale delle risultanze istruttorie e da un'interpretazione tendenziosa delle stesse (pag. 5), avuto particolare riguardo a quanto riferito dai testi escussi (De Pascale: pagg. 6-7) ed agli esiti della perizia, all'uopo rinnovata per massimo scrupolo processuale, disposta dal dott.
Cupillari (pagg. 7-8), avendo altresì motivato circa le ragioni per le quali il fatto addebitato all'imputato non potrebbe ricondursi al genus dei reati d'impeto, appalesandosi, piuttosto, come evento programmato ed organizzato (pag. 8). Considerato che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, in quanto contenente censure aspecifiche, meramente reiterative e/o confutative, come tali non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (ex multis, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000); Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a