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Ordinanza — n. 10387/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere factual complaints and lack of specific legal criticism under Art. 591 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10387/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the revocation of home detention based on generic factual complaints regarding surveillance installation failures, which the lower court had already thoroughly examined. The Court ruled that such arguments constitute mere grievances rather than specific legal criticisms required for admissibility under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals must contain specific legal criticism; mere factual complaints or reiterated grievances are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints specific legal criticism home detention revocation Code of Criminal Procedure revoca del permesso di dimora proroga della carcerazione espulsione espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso
Sez. 1, n. 36884 del 15/10/2025, Ostuni
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A.
276970- 01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass.
Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso
§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.); Letti ed applicati gli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERLINO MASSIMILIANO nato a MESSINA il 22/08/1983 avverso l'ordinanza del 05/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che il condannato Massimiliano Merlino, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina n. 2270/2025 di revoca della misura della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, commi 1-bis, ord. pen.; Considerato che il ricorso - cui ha fatto seguito la successiva memoria difensiva in data 3 febbraio 2026, reiterativa delle medesime argomentazioni - è stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici specializzati e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della ordinanza impugnata e, al contempo, per motivi manifestamente infondati, perché inerenti a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità non emergenti dal testo del provvedimento impugnato; che, in particolare, le censure genericamente dedotte (e reiterate con la successiva memoria) circa la scarsa gravità della violazione posta alla base della revoca della misura, non si confrontano con le puntuali ragioni che il Tribunale ha posto a sostegno della decisione assunta sul punto (pagg. 1-2 ord. imp.), ove si argomentano, con asciutta puntualità, le ragioni che hanno determinato l'impossibilità di formulare una prognosi positiva quanto all'ulteriore corso della misura (individuate nella istallazione, in pregio al divieto posto al punto n. 5 del provvedimento concessivo, di impianti di videosorveglianza, il cui funzionamento è stato accertato, contrariamente all'assunto difensivo di cui alla memoria in atti, ai militari intervenuti il 29/9/2025 e dall'ulteriore accertamento in data 5/10/2025) dovendosi ribadire che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle diverse misure alternative in astratto concedibili (e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto) e le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), la quale non può prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio (da ultimo, Sez. 1, n. 36884 del 15/10/2025, Ostuni, non mass.); principi dei quali il Tribunale, nell'impugnata ordinanza, ha fatto buon governo, con motivazione congrua ed esaustiva che, pertanto, resiste alle odierne censure;Considerato che, pertanto, che le censure articolate con l'unico motivo di ricorso, aspecifici e meramente reiterativi e/o confutativi, sono pertanto inammissibili, in quanto non consentite, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970- 01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv.

§ 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.); Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 marzo 2026 Il Con alle e