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Ordinanza — n. 10380/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10380/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10380/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSONE PIETRO nato a PALERMO il 18/07/1966 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che Pietro Rosone, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 17/10/2025 della Corte d'appello di Palermo di conferma di quella del Tribunale di Palermo del 29/05/2025 di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10380/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che col motivo di ricorso in cui si lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. e/o mancanza, contraddittorietà della motivazione, in relazione allo stesso parametro, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr.

Parole chiave

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altri reati prigioniero politico allegazioni di persecuzione contraddittorie violazione del segnale luminoso prove acquisite tramite sorveglianza condotta illecita della polizia
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSONE PIETRO nato a PALERMO il 18/07/1966 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; Premesso che Pietro Rosone, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 17/10/2025 della Corte d'appello di Palermo di conferma di quella del Tribunale di Palermo del 29/05/2025 di condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;

Considerato che il ricorso, col quale si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen., è stato proposto, per motivi non consentiti in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive nonché per motivi manifestamente infondati perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato;

Considerato che col motivo di ricorso in cui si lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, 132 e 133 cod. pen. e/o mancanza, contraddittorietà della motivazione, in relazione allo stesso parametro, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr.

Sez. 5, n. 28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, non mass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2917, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 7034 del 24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01), dovendosi altresì rilevare come la Corte territoriale abbia dato adeguato conto delle ragioni della ritenuta sussistenza della recidiva sulla scorta di una maggiore pericolosità e colpevolezza del Rosone come desumibile dai precedenti penali, tra i quali quelli relativi a violazioni in materia di misure di prevenzione, tali da restituire un profilo di soggetto pervicacemente incline alla sistematica violazione delle regole della convivenza civile, onde l'entità della pena applicata dal giudice di primo grado è stata ritenuta da quello d'appello adeguata (pag. 5 sent. imp.), con motivazione congrua e logica, come tale insindacabile in questa sede;Considerato che, pertanto, l'odierno ricorso, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto ed ammesso, in sede di legittimità (ovvero la critica argomentata del provvedimento), va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000);

Letti ed applicati gli artt. 581, comma 1, lett. d), 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d