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Ordinanza — n. 10379/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed as plea bargain penalties cannot be challenged on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10379/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, rejecting the defendant's challenge to the agreed sentence. The defendant argued that the agreed penalties violated the law or lacked proper reasoning, but the Court held that such challenges are not permitted in cassation proceedings. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Penalties established in an agreed sentence cannot be challenged on appeal unless they are determined contra legem.

Parole chiave

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agreed sentence plea bargain appeal cassation inadmissibility pena concordata continuzione interna condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale addebito di tasse

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
pen., emessa in data 8/10/2025; Considerato che i motivi proposti - che contestano violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.
Art. 129 c.p.p.
pen., in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
Rilevato che, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in esame senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013
- non sono consentiti in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CARLO ANDREA nato a MASSAFRA il 09/04/1980 avverso la sentenza del 08/10/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI; {n7 Premesso che con atto del 16/10/2025 trasmesso a mezzo PDP 2025/1614503 l'imputato, tramite difensore di fiducia, Avv. Luigi Danucci, ricorre per cassazione avverso la sentenza del GIP di Taranto (n. 3752/2025) pronunciata, in accoglimento della richiesta di pena concordata, a norma dell'art.444 cod. proc. pen., emessa in data 8/10/2025; Considerato che i motivi proposti - che contestano violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - non sono consentiti in quanto, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, in motiv.), la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem; Esclusa la ricorrenza di detta ipotesi nel caso di specie, giacché la sentenza impugnata, nel recepire l'accordo tra le parti, ha legittimamente individuato la pena base in anni tre di reclusione ed euro 1.800,00 si multa in riferimento al più grave reato di cui al capo A) comprensiva dell'aumento per la continuazione interna (motivatamente individuato - in assenza di specificazione delle parti - in mesi sei di reclusione ed euro 50 di multa); aumentata di anni uno di reclusione ed euro 300 di multa, per la continuazione con il reato di cui al capo b); infine ridotta per il rito la pena di anni quattro e mesi nove di reclusione ed euro 2.100 di multa alla pena concordata di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.400 di multa;

Rilevato che, pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso in esame senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della stir-n)-na di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così eci in Roma 12 marzo 2026 Il Vonsig Il Presidente f Raffaello