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Ordinanza — n. 10378/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic mitigating and recidivism arguments lacking merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10378/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giovanni Santoro's appeal against the Court of Appeal's sentencing decision inadmissible. Santoro argued for generic mitigating circumstances and contested the recognition of recidivism, but the appellate court provided sufficient reasoning regarding the defendant's criminal progression. The Supreme Court upheld the lower court's judgment, ruling that the appeal's arguments were unfounded and the reasoning met legal standards.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's denial of generic mitigation or recognition of recidivism is based on a coherent evaluation of decisive elements without requiring an exhaustive listing of all favorable or unfavorable facts.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances recidivism assessment inadmissible appeal criminal progression Cassation procedure circostanze attenuanti motivazione sufficiente prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 133 c.p.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO GIOVANNI nato a CATANIA il 30/08/1977 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Santoro Giovanni; rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si vedano pag. 3-4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, coerente con il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato dato che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultavano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (a pag. 3 della sentenza impugnata la Corte di merito rilevava, con motivazione esaustiva, che il reato in giudizio segnalava una ingravescente progressione criminosa e, dunque, una maggiore pericolosità); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore DEPO1 Il Pr