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Ordinanza — n. 10377/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating unpreserved arguments and failing to demonstrate decisive proof defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10377/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to reclassify the offense under Article 610 of the Penal Code due to lack of profit and incorrectly applied Article 629 regarding threatening conduct. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed on appeal without providing specific, critical analysis or identifying decisive flaws in the evidence evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 610, Art. 629 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it merely reiterates unpreserved arguments without offering specific critical analysis or demonstrating decisive defects in the lower court's evidentiary reasoning.

Parole chiave

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reiterative appeal inadmissible grounds Article 610 penal code Article 629 penal code evidentiary defects court costs criminal procedure estorsione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 cod. pen.
Letto il ricorso di Speranza Pietro; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 610 cod.
Art. 629 cod. pen.
5 della sentenza gravata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
art. 610 cod. pen
Letto il ricorso di Speranza Pietro; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 610 cod. pen.
art. 629 cod. pen
5 della sentenza gravata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERANZA PIETRO nato a PALMI il 14/01/1970 avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Speranza Pietro; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi prevista dall'art. 610 cod. pen. per assenza del profitto in capo al soggetto agente, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata (sul punto, anche con congrui riferimenti giurisprudenziali, la Corte di merito motiva a pag. 5 della sentenza gravata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., allegando che difetterebbe la condotta minacciosa, non è consentito perché, oltre ad essere meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di appello, tende ad ottenere una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza indicare vizi manifesti e decisivi del percorso logico tracciato dalla Corte di merito che, con motivazione persuasiva ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il consigliere estensore Il Pres