Ordinanza — n. 10372/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARIA SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 09/01/1962 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Massaria Salvatore, rilevato che l'unico motivo di ricorso si riferisce ad una accusa per evasione (art. 385 cod. pen.), mentre si procede per riciclaggio e per violazione della misura di prevenzione personale, sicché le doglianze si configurano come non pertinenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 10372/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.), mentre si procede per riciclaggio e per violazione della misura di prevenzione personale, sicché le doglianze si configurano come non pertinenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARIA SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 09/01/1962 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Massaria Salvatore, rilevato che l'unico motivo di ricorso si riferisce ad una accusa per evasione (art. 385 cod. pen.), mentre si procede per riciclaggio e per violazione della misura di prevenzione personale, sicché le doglianze si configurano come non pertinenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, 03/0