Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10372/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10372/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10372/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARIA SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 09/01/1962 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Massaria Salvatore, rilevato che l'unico motivo di ricorso si riferisce ad una accusa per evasione (art. 385 cod. pen.), mentre si procede per riciclaggio e per violazione della misura di prevenzione personale, sicché le doglianze si configurano come non pertinenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 10372/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.), mentre si procede per riciclaggio e per violazione della misura di prevenzione personale, sicché le doglianze si configurano come non pertinenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di revisione penale ripetute violazioni del diritto degli stranieri recidiva nell'infrazione violazioni delle norme procedurali inverosimiglianza delle persecuzioni sottrazione alla prova del sangue

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 385 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Massaria Salvatore, rilevato che l'unico motivo di ricorso si riferisce ad una accusa per evasione (art. 385 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASSARIA SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 09/01/1962 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Massaria Salvatore, rilevato che l'unico motivo di ricorso si riferisce ad una accusa per evasione (art. 385 cod. pen.), mentre si procede per riciclaggio e per violazione della misura di prevenzione personale, sicché le doglianze si configurano come non pertinenti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, 03/0