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Ordinanza — n. 10371/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper factual review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10371/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Comis Carmelo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's finding of money laundering liability and the failure to reclassify the offense, but the court rejected these arguments. The court ruled that the appeal was inadmissible because it attempted an impermissible factual reconstruction and lacked the specific elements required for the appellate judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it seeks to obtain an impermissible reconstruction of facts through criteria different from those adopted by the trial judge or if it fails to specify the elements upon which the criticism is based.

Parole chiave

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money laundering liability inadmissible appeal factual reconstruction specific grounds requirement Cassation review limits sostituzione dei motivi guida nonostante revoca della patente causa legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Comis Carmelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Comis Carmelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
art. 648-bis cod. pen
Letto il ricorso di Comis Carmelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Comis Carmelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha confermato la responsabilità per riciclaggio valorizzando il decisivo inserimento sull'auto provento di furto della targa della moglie del ricorrente (pag.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMIS CARMELO nato a CATANIA il 01/09/1980 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Comis Carmelo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., non è consentito perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha confermato la responsabilità per riciclaggio valorizzando il decisivo inserimento sull'auto provento di furto della targa della moglie del ricorrente (pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen., è aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il