Cassation court dismisses appeal as merely repetitive of already decided issues regarding crime reclassification and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal filed by Ben Hassen Chafik inadmissible, ruling it was a mere reproduction of issues already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal. The lower court had rejected the reclassification of attempted robbery to attempted theft, denied the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code, and noted that mitigating circumstances could not outweigh aggravating factors due to established recidivism. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HASSEN CHAFIK nato il 14/05/1983 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Ben Hassen Chafik, ritenuto che l'intero ricorso si palesa meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito; che, nel caso di specie, la Corte di appello ha offerto una motivazione esaustiva: - con riferimento all'omessa riqualificazione del reato di tentata rapina impropria aggravata nella fattispecie di tentato furto (la riqualificazione è stata esclusa non solo sulla base delle dichiarazioni dell'offeso ma anche sulla base della analisi dei filmati: pag. 5 della sentenza impugnata), - con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in relazione al reato contestato al capo b) (pag. 6 della sentenza impugnata), - con riguardo al bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti (non effettuabile in prevalenza a causa del riconoscimento della recidiva reiterata: pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così d