Cassation Court dismisses appeal regarding procedural admissibility and liability for theft under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Hezzemberger Maikol inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on the timeliness of the complaint and the existence of criminal liability for theft. The court rejected these arguments as merely repetitive of the appellate judgment, noting that the victim's awareness of the crime occurred only when the delivery was confirmed as impossible, and that the defendant's inability to dispose of the goods established liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when it merely reiterates the grounds of the appellate decision without specific new arguments, and the timeliness of a complaint depends on the victim's actual awareness of the crime's completion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HEZZEMBERGER MAIKOL nato a MILANO il 12/06/1984 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Hezzemberger Maikol, ritenuto che il primo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità per il reato cui all'art. 640 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto si risolve nella pedissequa reiterazione delle doglianze proposte con l'atto d'appello; in particolare il Collegio ritiene che la Corte di appello abbia correttamente motivato circa la tempestività della querela; secondo il costante orientamento della Cassazione, il dies a quo del termine per la proposizione della querela decorre non dal momento in cui il reato si è perfezionato, ma dal momento in cui la persona offesa ne acquisisce consapevolezza; nel caso di specie, nel rispetto di tali linee ermeneutiche, la Corte di appello ha ritenuto che la consapevolezza da parte dell'offeso sia stata acquisita il 17 luglio 2020, ossia il giorno in cui ebbe l'effettiva contezza che la consegna non sarebbe mai avvenuta; tale valutazione, aderente alle emergenze processuali e priva di fratture logiche, non si presta ad alcuna censura in questa sede; osservato che il secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine conferma della responsabilità per il reato cui all'art.640 cod. pen.
è, anch'esso, manifestamente infondato in quanto reiterativo e, dunque aspecifico; sul punto il Collegio osserva che la Corte di merito ha correttamente indicato, alla luce delle emergenze processuali (tra cui le dichiarazioni dell'offeso), le ragioni della sussistenza della responsabilità rilevando che il ricorrente aveva offerto in vendita un bene di cui non poteva disporre (penultimo foglio della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.