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Ordinanza — n. 10368/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because defendant formally withdrew the appeal under Article 589 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10368/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Yassine inadmissible and ordered him to pay court costs. The defendant, represented by a special procurator, formally withdrew the appeal on December 4, 2025, pursuant to Article 589 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the procedural remedy was no longer valid, resulting in the dismissal of the case and a financial penalty against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 589 cod. proc. pen.; A formal withdrawal of an appeal by the appellant renders the legal remedy ineffective, thereby rendering the appeal inadmissible and subjecting the appellant to the payment of procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure procedural costs special procurator Corte di Cassazione dismissal of appeal diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 589 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Yassine Mohamed alias Kassimi Sohail; Ritenuto che l'imputato, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, il giorno 04/12/2025 ha presentato rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod.
art. 589 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Yassine Mohamed alias Kassimi Sohail; Ritenuto che l'imputato, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, il giorno 04/12/2025 ha presentato rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED YASSINE (CUI 05QGYWS) nato il 17/03/2002 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Yassine Mohamed alias Kassimi Sohail; Ritenuto che l'imputato, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, il giorno 04/12/2025 ha presentato rinuncia all'impugnazione ex art. 589 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidpte