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Ordinanza — n. 10365/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for counterfeiting goods and trafficking in luxury items.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10365/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Qin Shengdong inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings regarding the lack of evidence for the sale of goods and the applicability of a mitigating circumstance. The court rejected these arguments as generic and repetitive of issues already properly examined by the Court of Appeal, which confirmed the evidence of counterfeit bags displayed for sale.

Regesto Legislator

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Art. 474 comma 2 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds are generic and merely reproduce legal assessments already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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counterfeiting goods trafficking luxury items inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments contraffazione di merci ricettazione difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 474 comma 2 cod. pen.
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Qin Shengdong, ritenuto che ì tre motivi dì ricorso che deducono: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine (a) alla insussistenza prova della destinazione della vendita e quindi la configurabilità del reato di cui all'art. 474 comma 2 cod.
Art. 648 cod. pen.
in luogo della contestata fattispecie di ricettazione; (b) alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 474 comma 2 cod. pen
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Qin Shengdong, ritenuto che ì tre motivi dì ricorso che deducono: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine (a) alla insussistenza prova della destinazione della vendita e quindi la configurabilità del reato di cui all'art. 474 comma 2 cod. pen.
art. 648 cod. pen
in luogo della contestata fattispecie di ricettazione; (b) alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen; (c) al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuante di cui al comma 4 del l'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QIN SHENGDONG nato il 01/02/1968 avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Qin Shengdong, ritenuto che ì tre motivi dì ricorso che deducono: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine (a) alla insussistenza prova della destinazione della vendita e quindi la configurabilità del reato di cui all'art. 474 comma 2 cod. pen. in luogo della contestata fattispecie di ricettazione; (b) alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 648 cod. pen; (c) al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuante di cui al comma 4 del l'art. 648 cod. pen. sono manifestamente infondati in quanto generici nonché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte di merito; rilevato che la Corte di appello con motivazione ineccepibile, in quanto priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, riteneva che le prove raccolte consentissero di accertare (a) che il ricorrente aveva la disponibilità di 685 borse, di cui 629 recanti il marchio "Gucci" e 56 recanti il marchio "Celine" (b) che le stesse erano sicuramente contraffatte alla luce dei risultati dell'accertamento peritale; (c) che le borse venivano erano state destinate alla vendita in quanto erano state esposte in un negozio presso un centro commerciale; (d) che, il numero di articoli e la loro esposizione per la vendita in un centro commerciale ostavano alla concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. pen.; (e) che la ricettazione era sussistente in quanto la ricorrente non aveva fornito alcuna prova della liceità della detenzione (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualì ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.