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Ordinanza — n. 10364/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10364/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10364/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP OUSMANE nato il 24/05/1971 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Diop Ousmane; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nonché il diniego delle attenuanti generiche non sono consentiti perchè si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, i corretti e persuasivi argomenti riportati alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata su tutti i punti oggetto di censura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 712 cod. pen; Ordinanza — n. 10364/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 712 cod. pen., la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nonché il diniego delle attenuanti generiche non sono consentiti perchè si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, i corretti e persuasivi argomenti riportati alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata su tutti i punti oggetto di censura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impedimenti all'allontanamento motivi di cassazione procedura di ricusazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali procedura di rivendicazione nel pignoramento inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod. pen
Letto il ricorso di Diop Ousmane; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP OUSMANE nato il 24/05/1971 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diop Ousmane; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., nonché il diniego delle attenuanti generiche non sono consentiti perchè si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, i corretti e persuasivi argomenti riportati alle pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata su tutti i punti oggetto di censura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Rr1dente