Cassation court dismisses appeal claiming spontaneous police statements were coerced without defense guarantees.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that spontaneous statements made by the suspect during police investigations were invalid due to a lack of defense guarantees required by the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, noting that the statements were used in an abbreviated trial where the appellant failed to provide evidence of coercion or compulsion, thus confirming they were freely given.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 350, comma 7, cod. proc. pen.; Spontaneous statements made by a suspect to the police during investigations are admissible in procedural phases and contracted evidence trials if it is clearly established that the suspect chose to make them freely, without coercion or solicitation, and the appellant bears the burden of proving the absence of such guarantees.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVESTRO DAVIDE nato a CATANIA il 30/01/1989 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Silvestro Davide; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la nullità della sentenza per aver fondato il giudizio di responsabilità sulla base di spontanee dichiarazioni rese dall'indagato in assenza delle garanzie difensive prescritte dal codice, è manifestamente infondato; secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (tra le altre:
Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148 - 01); nel caso in esame, premesso che il processo è stato celebrato con le forme del rito abbreviato, il Collegio rileva che il ricorrente non ha allegato la sussistenza dì condotte di "costrizione" funzionali ad indurre l'indagato a dichiarare, sicché deve ritenersi che le stesse siano state rese "liberamente" e che, pertanto, come ritenuto dai giudici di entrambi i gradi di merito, siano pienamente utilizzabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbr