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Ordinanza — n. 10361/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected criticism points regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10361/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Xuseen Siciid Ahmed inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigating circumstance introduced by the Constitutional Court, claiming the conduct was highly offensive. The court rejected this claim, ruling that the appellant's arguments were merely a reproduction of criticism points already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole purpose is to reiterate arguments already fully examined and rejected by the appellate court, lacking any new substantive legal ground.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments mitigating circumstance procedural economy Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità procedura di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: XUSEEN SICIID AHMED (CUI:05157EE) nato 11 17/05/1999 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Xuseen Siciid Ahmed, ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale nella sentenza del 24 maggio 2023 è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dalla Corte di appello (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, dove si evidenzia l'elevata carica offensiva della condotta accertata, ritenuta logicamente ostativa alla concessione del beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso,