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Ordinanza — n. 10360/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of argumentation and infounded grounds regarding mitigating circumstances and robbery penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10360/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Reda Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique, and found the second ground regarding generic mitigating circumstances manifestly unfounded. Furthermore, the third ground concerning Article 131-bis of the Penal Code was rejected because the statutory minimum penalty for robbery precludes the application of that specific benefit.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without providing a specific argumentative critique, and statutory minimum penalties for robbery exclude the application of certain mitigating benefits.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments generic mitigating circumstances statutory minimum penalty robbery offense Article 131-bis court costs and fine esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
265826); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
265826); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carino
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REDA MOHAMED nato il 01/01/2003 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Reda Mohamed; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica della condotta non è consentito perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (sul punto: pag. 2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo dì ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carino, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il beneficio invocato non è concedibile quando si riconosce, come nel caso in esame, la sussistenza del reato di rapina, caratterizzato da una pena minima ostativa; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il