Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments without new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Arnesto Michael inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that both grounds of appeal merely repeated arguments already presented in the appellate act without offering new evidence or a different evaluation of the judge's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal constituted an impermissible reiteration of contested points rather than a valid legal challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis c.p.p.; Art. 360-ter c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely reiterate arguments already presented in the lower court without providing new evidence or a different evaluation of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARNESTO MICHAEL nato a BERGAMO il 18/01/1994 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Arnesto Michael; rilevato che entrambi i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base (a) della dichiarazione di responsabilità in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen., (b) della mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge perché instano per una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove non effettuabile dal Giudice dì legittimità e sì risolvono nella reiterazione di argomenti già allegati con l'atto di appello, senza il doveroso confronto con il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, che ha confermato l'accertamento di responsabilità ed escluso il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. con motivazione che non si presta ad alcuna censura (le ragioni poste a fondamento della conferma della responsabilità e del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen. sono esposte a pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 Febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presi 9nt