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Ordinanza — n. 10358/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for merely reproducing arguments already rejected by the Court of Appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10358/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Munoz Quintana Carlos Eduardo inadmissible. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize a minor offense mitigation introduced by the Constitutional Court, arguing the reasoning was flawed. The court rejected this claim because the appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal, failing to meet the threshold for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and rejected by the court of appeal without presenting new grounds or significant legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments Court of Cassation mitigation of offense procedural threshold attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUNOZ QUINTANA CARLOS EDUARDO nato il 07/03/1984 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso dì Munoz Quintana Carlos Eduardo, rilevato che l'unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza del 24 maggio 2023 non supera la soglia di ammissibilità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello (pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso, 03/