Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to specific grounds and irrelevant arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by De Cario Giuseppe inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as proposing an impermissible reinterpretation of evidentiary capacity within the Supreme Court's jurisdiction, while dismissing the second ground as unfounded given the lower court's sufficient reasoning on generic mitigating circumstances. Furthermore, the third ground was deemed specific because it did not address the actual arguments supporting the penalty quantification, leading to the final rejection of the entire appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it proposes a different interpretation of the evidentiary capacity of proofs, contests the application of generic mitigating circumstances without addressing the decisive elements, or fails to confront the specific arguments supporting the penalty decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARIO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 27/02/1979 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di De Cario Giuseppe, ritenuto che il primo motive di ricorso che contesta la motivazione in ordine alla conferma della responsabilità non è consentito in quanto propone una diversa interpretazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; invero, contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello ha offerto una persuasiva motivazione in ordine alla conferma della responsabilità, rilevando che il ricorrente era stato sorpreso nella disponibilità di due beni sottratti dal locale della persona offesa ed affidato in locazione al ricorrente; il De Cario non aveva chiesto l'autorizzazione all'asporto di tali beni e non aveva espresso la volontà di restituirli, dimostrando la piena consapevolezza dell'appropriazione (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità coerente con il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso - che contesta la motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio - è aspecifico perché non si confronta con gli argomenti che la Corte di appello ha posto a sostengno della decizione in ordine alla quantificazione della sanzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammend