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Ordinanza — n. 10356/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it seeks re-evaluation of evidentiary weight, exceeding cassation jurisdiction limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10356/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Tibua Georgi's appeal inadmissible because it requested a re-evaluation of the evidentiary weight of the trial court's findings. The appellant argued against the appellate court's confirmation of his liability for the crime of receiving stolen goods, while the lower court relied on the rental contract restricting vehicle use to the named client and the subsequent police report. The Court ruled that assessing the credibility of evidence and reconstructing the facts of the crime falls exclusively within the jurisdiction of the court of first instance, not the Court of Cassation.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidentiary weight of facts or the credibility of witnesses, as such functions belong exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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Court of Cassation jurisdiction evidentiary weight re-evaluation crime of receiving stolen goods appellate court facts inadmissible appeal infrazione alle norme della circolazione stato difettoso del veicolo guida in stato di inattitudine

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBUA GEORGI nato il 05/08/1967 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Tibua Georgi, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito perché si risolve nella richiesta di integrale rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello offriva una chiara - e non censurabile - ricostruzione della condotta del ricorrente confermando la responsabilità per il reato di ricettazione; la Corte ha persuasivamente rilevato (a) che il contratto di noleggio prevedeva Che il veicolo poteva essere condotto esclusivamente dal cliente intestatario del contratto, ovvero l'Allegretti; (b) che quest'ultimo aveva denunciato il furto della vettura in epoca successiva al momento in cui il Tibua era stato sorpreso alla guida. ritenuto che la Corte di merito ha, dunque, ritenuto legittimamente che la denuncia di furto non poteva essere considerata veritiera e che gli elementi raccolti consentivano alla Corte di appello di confermare la responsabilità del Tibua anche in relazione al fatto che lo stesso non ha fornito alcuna giustificazione circa la disponibilità dell'autovettura provento dell'appropriazione dell'Allegretti (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Cos