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Ordinanza — n. 10354/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and fraud liability, upholding lower court's application of Article 133 Criminal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10354/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Abdiovski Atip inadmissible, rejecting arguments regarding the assessment of concurrent liability for fraud and the existence of recidivism. The court found the second ground of appeal manifestly unfounded because the trial judge correctly applied established principles requiring a concrete evaluation of the relationship between the current offense and prior convictions under Article 133 of the Criminal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The trial judge must evaluate the link between the current offense and prior convictions based on concrete criteria of persistent criminal inclination, not merely the gravity of facts or time elapsed.

Parole chiave

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recidivism assessment Article 133 Criminal Code concurrent liability fraud offense Cassation inadmissibility partecipazione al reato perseguimento penale per truffa reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del Giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del Giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDIOVSKI ATIP nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Abdiovski Atip, ritenuto che primo motivo di ricorso che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità concorsuale del ricorrente per il reato di truffa non è consentito perché tende ad ottenere una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5); osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato dato che il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

5) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del Giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così dec