Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of generic mitigating circumstances due to judicial discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence and generic mitigating factors, but the appellate court had already provided a reasoned assessment based on relevant evidence. The court held that sentencing discretion is broad and only requires reference to decisive elements, rendering the appellant's complaints without merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The court of first instance enjoys broad discretion in sentencing and need not consider every element presented, provided it references the decisive factors supporting its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRER MARIO nato a AVERSA il 16/09/1991 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Carrer Mario, ritenuto che primo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); che, peraltro, secondo consolidato orientamento di questa Corte non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; osservato che il secondo motivo di ricorso deduce carenze motivazionali (a) senza precisare quali sarebbero le doglianze avanzate con l'appello trascurate dalla Corte territoriale; (b) evocando una lettura alternativa della capacità dimostrativa delle prove senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza la puntuale indicazione dei vizi logici dai quali la stessa sarebbe affetta; contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello forniva una esaustiva e persuasiva valutazione in ordine alla sussistenza del reato contestato evidenziando come la responsabilità fosse confermata sia dalle prove dichiarative raccolte sia da quelle documentali (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammen