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Ordinanza — n. 10353/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of generic mitigating circumstances due to judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10353/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence and generic mitigating factors, but the appellate court had already provided a reasoned assessment based on relevant evidence. The court held that sentencing discretion is broad and only requires reference to decisive elements, rendering the appellant's complaints without merit.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The court of first instance enjoys broad discretion in sentencing and need not consider every element presented, provided it references the decisive factors supporting its decision.

Parole chiave

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judicial discretion sentencing generic mitigating circumstances inadmissible appeal procedural costs consolidated case law motivi di cassazione attenuazione della pena risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRER MARIO nato a AVERSA il 16/09/1991 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Carrer Mario, ritenuto che primo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata); che, peraltro, secondo consolidato orientamento di questa Corte non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; osservato che il secondo motivo di ricorso deduce carenze motivazionali (a) senza precisare quali sarebbero le doglianze avanzate con l'appello trascurate dalla Corte territoriale; (b) evocando una lettura alternativa della capacità dimostrativa delle prove senza confronto con la motivazione della sentenza impugnata e senza la puntuale indicazione dei vizi logici dai quali la stessa sarebbe affetta; contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello forniva una esaustiva e persuasiva valutazione in ordine alla sussistenza del reato contestato evidenziando come la responsabilità fosse confermata sia dalle prove dichiarative raccolte sia da quelle documentali (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammen