Ordinanza — n. 10352/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA GIOVAMBATTISTA nato a CATANIA il 28/10/1977 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Barbuscia Gíovambattista; ritenuto che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della conferma della responsabilità, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice dì legittimità; nel caso in esame, con motivazione che non si presta a censure, la Corte di appello confermava la responsabilità del Barbuscia per il reato di ricettazione rilevando che era emerso che era stato sorpreso alla guida dell'auto provento di furto e che non aveva fornito alcuna giustificazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché la concessione del beneficio invocato richiede elementi dì segno positivo, ritenuto assenti nel caso di specie (tar le altre:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10352/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBUSCIA GIOVAMBATTISTA nato a CATANIA il 28/10/1977 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Barbuscia Gíovambattista; ritenuto che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove poste a fondamento della conferma della responsabilità, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice dì legittimità; nel caso in esame, con motivazione che non si presta a censure, la Corte di appello confermava la responsabilità del Barbuscia per il reato di ricettazione rilevando che era emerso che era stato sorpreso alla guida dell'auto provento di furto e che non aveva fornito alcuna giustificazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché la concessione del beneficio invocato richiede elementi dì segno positivo, ritenuto assenti nel caso di specie (tar le altre:
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presiden