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Ordinanza — n. 10350/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal contesting conviction for aggravated theft due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10350/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Liberato Lorenzo inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for aggravated theft and the sentencing, but the court rejected these arguments as they merely repeated lower court reasoning without providing new, specific critique. Consequently, the decision upholds the conviction and penalty as legally sound and within the discretion of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132 e 133 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court must offer specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; mere repetition of arguments already rejected or requests for different evidentiary valuations are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility aggravated theft conviction specific argumentation requirement judicial discretion sentencing reiteration of rejected grounds motivi di cassazione causa legittima allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Liberato Lorenzo; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
1-2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Liberato Lorenzo; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
art. 131-bis cod. pen
1-2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERATO LORENZO nato a AGRIGENTO il 20/09/1984 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Liberato Lorenzo; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è consentito perché invoca una diversa valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giuidce di legittimità; invero, nel caso in esame, con motivazione esente dai descritti vizi logici, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità (pagg. 1-2 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pagg. 2-3 della sentenza impugnata); ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che nel caso di specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore r- DEPOSITATA Il Presk te