Italian court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Procaccini Giuseppe inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found that the first ground of appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing specific, new criticism of the lower court's reasoning. The second ground regarding sentencing was dismissed because the lower court's decision on general mitigating circumstances was sufficiently motivated and logically sound. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility required to challenge the criminal judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance, failing to perform the critical function of a reasoned argument against the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCACCINI GIUSEPPE nato a FOGGIA il 29/10/1974 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Procaccini Giuseppe; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria chiedendo l'assoluzione dell'imputato o, in subordine, la riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 624 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda pag. 3, dove la Corte territoriale correttamente qualifica la condotta dell'imputato successiva allo spossessamento come diretta a garantirsi l'impunità attraverso l'uso della violenza); considerato che il secondo motivo, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena risultante dall'aumento operato per la continuazione, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presid