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Ordinanza — n. 10347/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10347/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by De Filippis Antonio inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's judgment on three grounds, including nullity due to lack of victim statements and improper reclassification of theft to receipt of stolen goods. The court rejected these claims as either manifestly unfounded because the original judgment relied on additional evidence or as aspecific because the reasoning did not clearly identify the contested elements.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the reasoning is aspecific, failing to allow the appellate court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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inadmissible appeal aspecific grounds manifestly unfounded criminal appeal reclassification theft censure procedurali obbligo di articolare le censure dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FILIPPIS ANTONIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/01/1986 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Filippis Antonio; rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta nullità della sentenza per difetto di utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa, è manifestamente infondato poiché dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge, contrariamente agli assunti difensivi, che pendesse nei confronti dell'offeso un procedimento penale per reato connesso o collegato, né che questa doglianza sia stata previamente dedotta dal ricorrente; peraltro la sentenza ha confermato la responsabilità valorizzando elementi ulteriori rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, idonei ad indicare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione della ricettazione in furto ed invoca la conseguente dichiarazione di improcedibilità per difetto di querela, è aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza, è manifestamente infondato in quanto diretto a contestare il giudizio di bilanciamento invocando una non consentita rivalutazione delle prove poste a sostegno della commisurazione del trattamento sanzionatorio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Pr