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Ordinanza — n. 10345/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10345/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10345/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WERGHI MOUHAMED HEDI nato il 19/03/2004 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; E IN DIRITTO Letto il ricorso di Werghi Mouhamed Hedi, ritenuto che legittimamente la corte di appello ha ritenuto i motivi nuovi come una istanza diretta a sollecitare i poteri di ufficio della Corte, tenuto conto che gli stessi erano disancorati dalle doglianze avanzate con l'appello (pag. 2 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 628 comma 1 e 3 numero 1 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto integrato il reato di rapina alla luce del sussistente elemento costitutivo dell'impossessamento della cosa mediante sottrazione e della violenza ravvisata nello strattonamento e nello spintonamento del De Carlo; ritenuto infine che il terzo e il quarto motivo di ricorso che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024 e del danno patrimoniale di speciale tenuità non sono consentiti in quanto le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10345/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 2 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 628 comma 1 e 3 numero 1 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto integrato il reato di rapina alla luce del sussistente elemento costitutivo dell'impossessamento della cosa mediante sottrazione e della violenza ravvisata nello strattonamento e nello spintonamento del De Carlo; ritenuto infine che il terzo e il quarto motivo di ricorso che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024 e del danno patrimoniale di speciale tenuità non sono consentiti in quanto le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati violenti capacità di subire la carcerazione censura di violazione costituzionale grave limitazione del diritto costituzionale eccezione di incostituzionalità diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 606 comma 3 cod. proc. pen
86 del 2024 e del danno patrimoniale di speciale tenuità non sono consentiti in quanto le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WERGHI MOUHAMED HEDI nato il 19/03/2004 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Werghi Mouhamed Hedi, ritenuto che legittimamente la corte di appello ha ritenuto i motivi nuovi come una istanza diretta a sollecitare i poteri di ufficio della Corte, tenuto conto che gli stessi erano disancorati dalle doglianze avanzate con l'appello (pag. 2 della sentenza impugnata); osservato che il secondo motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui all'art. 628 comma 1 e 3 numero 1 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dalla Corte di merito che, con motivazione esente da vizi logici, ha correttamente ritenuto integrato il reato di rapina alla luce del sussistente elemento costitutivo dell'impossessamento della cosa mediante sottrazione e della violenza ravvisata nello strattonamento e nello spintonamento del De Carlo; ritenuto infine che il terzo e il quarto motivo di ricorso che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante introdotta dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024 e del danno patrimoniale di speciale tenuità non sono consentiti in quanto le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. C