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Ordinanza — n. 10341/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming money laundering absorbs document forgery, citing lack of statutory absorption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10341/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Malecore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Malecore argued that the crime of money laundering should absorb the separate charge of document forgery under Article 482 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such absorption only occurs when the law explicitly defines one crime as an element of another, which is not the case here.

Regesto Legislator

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Art. 482 cod. pen.; Art. 648b1s cod. pen.; Art. 84 cod. pen.: The crime of money laundering does not absorb the crime of document forgery because the law does not establish a complex relationship where one offense is a constituent element of the other.

Parole chiave

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money laundering absorption document forgery complex offense statutory absorption Cassation inadmissibility procedimento per falsità falsa dichiarazione della parte messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 482 cod. pen.
Letto il ricorso di Antonio Malecore; ritenuto che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assorbimento del reato di cui all'art. 482 cod. pen. in quello contestato dell'art.
Art. 648b1s cod. pen.
in quello contestato dell'art. 648b1s cod.
Art. 84 cod. pen.
art. 482 cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Malecore; ritenuto che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assorbimento del reato di cui all'art. 482 cod. pen.
art. 84 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2074 del 13/12/2012, Rossi
Sez. 2, n. 23666 del 15/05/2008, Mazzotta
(Sez. 2, n. 23666 del 15/05/2008, Mazzotta, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALECORE ANTONIO nato a TARANTO il 11/05/1970 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Malecore; ritenuto che il motivo unico di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato accoglimento della richiesta di assorbimento del reato di cui all'art. 482 cod. pen. in quello contestato dell'art. 648b1s cod. pen. è manifestamente infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, che ha ripetutamente evidenziato che il delitto di riciclaggio, che può essere occasionalmente commesso per mezzo della falsificazione di un documento, non assorbe il relativo delitto di falso documentale, non essendo possibile considerare il primo delitto come reato complesso rispetto al secondo, anche alla luce dell'art. 84 cod. pen. (Sez. 2, n. 2074 del 13/12/2012, dep. 2013, Rossi, Rv. 254234 - 01; fattispecie in tema di riciclaggio di autovettura e falsificazione dei relativi documenti di accompagnamento), perché il rapporto di complessità tra fattispecie sussiste solo se è la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro. (Sez. 2, n. 23666 del 15/05/2008, Mazzotta, Rv. 241107 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.