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Ordinanza — n. 10338/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper factual reconstruction and generic prescription claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10338/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Daniele Pacitti inadmissible, ordering him to pay costs. The court ruled that the appellant's attempt to reconstruct facts using different evaluation criteria exceeded the Supreme Court's powers, which are limited to legal errors rather than factual re-evaluation. Furthermore, the generic complaint regarding the statute of limitations was rejected because the inadmissibility of the appeal precludes raising new defenses like prescription that arose after the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or apply different criteria for fact-finding than the lower court, and an inadmissible appeal precludes the consideration of subsequent prescription defenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal factual reconstruction statute of limitations judicial review limits prescription defense responsabilità scemata pene condizionali pena residua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACITTI DANIELE nato a SANT'OMERO il 04/07/1989 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Daniele Pacitti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente con il quale, nel titolo, si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) dell'imputazione e, nel contenuto, si contesta la correttezza del giudizio di responsabilità in relazione a detto reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base la Corte territoriale ha ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata all'imputato al capo b) della rubrica); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che la doglianza relativa alla intervenuta prescrizione del reato, prospettata in termini del tutto generici perché indicata soltanto nel titolo del motivo, è manifestamente infondata in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicemb