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Ordinanza — n. 10337/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10337/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10337/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARULO GENNARO nato a NAPOLI il 02/11/1980 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Letto il ricorso di Gennaro Liparulo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che a tale specifico riguardo la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha rilevato come il modesto quantitativo dei beni ricettati e l'esiguo profitto proveniente dalla ricezione degli stessi fossero stati già valutati dal giudice di prime cure al fine di riconoscere in favore dell'imputato la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen., non potendosi ravvisare ulteriori elementi positivi di valutazione né sintomi di resipiscenza da parte del prevenuto ai fini del riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 10337/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che a tale specifico riguardo la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha rilevato come il modesto quantitativo dei beni ricettati e l'esiguo profitto proveniente dalla ricezione degli stessi fossero stati già valutati dal giudice di prime cure al fine di riconoscere in favore dell'imputato la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen., non potendosi ravvisare ulteriori elementi positivi di valutazione né sintomi di resipiscenza da parte del prevenuto ai fini del riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena aggravamento della pena favoreggiamento proporzionalità della pena riduzione del prezzo di compravendita

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARULO GENNARO nato a NAPOLI il 02/11/1980 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Liparulo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che a tale specifico riguardo la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha rilevato come il modesto quantitativo dei beni ricettati e l'esiguo profitto proveniente dalla ricezione degli stessi fossero stati già valutati dal giudice di prime cure al fine di riconoscere in favore dell'imputato la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cod. pen., non potendosi ravvisare ulteriori elementi positivi di valutazione né sintomi di resipiscenza da parte del prevenuto ai fini del riconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre