Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments without new legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Ahmetovic Snesciana's appeal inadmissible due to the lack of specific legal arguments. The appellant merely repeated the lower court's reasoning regarding her awareness of the car's illegal origin, which the appellate court had already rejected. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement for a critical argument against the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 648 cod. pen.: Appeals must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; mere repetition of rejected arguments or assertive assertions without addressing the merits constitutes inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SNESCIANA nato a MADDALONI il 07/07/1981 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Snesciana Ahmetovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed in relazione al mancato riconoscimento della specifica ipotesi attenuata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato, inoltre, che la censura in esame non è consentita dalla legge in questa sede, atteso che le doglianze proposte dalla ricorrente sono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito che, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità e della sussistenza della fattispecie di reato contestata all'imputata (si vedano le pagine da 3 a 5, paragrafi 1 e 2, della sentenza impugnata, ove si rileva come il comportamento tenuto dalla ricorrente all'atto del controllo da parte delle forze dell'ordine dimostrasse la sua consapevolezza in ordine alla provenienza illecita dell'autovettura, il cui rilevante valore economico escludeva il riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno