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Ordinanza — n. 10334/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10334/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Fecarotta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's finding of criminal liability and the imposition of a custodial sentence, arguing for alternative interpretations of evidence and statutory provisions. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed in the appellate proceedings without providing a specific, argumentative critique of the trial court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 545-bis cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected in the appellate instance without offering a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments lack of specific critique criminal liability substitute custodial sentence altri reati guida recidiva in stato di ebbrezza ricettazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 545-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FECAROTTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 25/03/1991 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Fecarotta; letta la memoria depositata in data 14/11/2015, con la quale la diffesa ha insistito sui motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.648 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento dì questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta dì espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato, inoltre, che la censura in esame non è consentita dalla legge in questa sede, atteso che le doglianze proposte dal ricorrente sono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito che, con motivazione esente dai vizi dedotti, hanno esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità e della sussistenza della fattispecie di reato contestata all'imputato (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come il comportamento tenuto dal ricorrente all'atto del controllo da parte delle forze dell'ordine dimostrasse la sua consapevolezza in ordine alla provenienza illecita dell'autovettura); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e congruamente valutate dalla Corte territoriale con sufficiente e non illogica motivazione (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); che a tale riguardo, infatti, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui «In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai soli precedenti penali dell'imputato purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte» (Sez. 5, n. 24093 del 13/05/2025, Gambina, Rv. 288210 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso