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Ordinanza — n. 10333/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10333/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime under Article 712 of the Penal Code and the application of a mitigating circumstance under Article 62, but the Court found these arguments were merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The Court ruled that the appeal failed to provide the specific, reasoned critique required by law, as the lower court's findings on the defendant's possession of the electronic device and the victim's economic loss were legally sound and discretionary.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a repetition of arguments already rejected in the lower court without providing a new, specific legal critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific critique Article 600 c.p.p. Article 364 c.p.p. recidiva nell'infrazione ricettazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 712 cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
(si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata); considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel secondo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 712 cod. pen
art. 648 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICANDRO GIUSEPPE nato a CATANIA il 06/03/1968 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Licandro; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede perché risultano fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, con particolare riguardo al primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato all'imputato nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., la Corte territoriale ha congruamente rilevato, con motivazione esente dai vizi dedotti ed in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come l'uso ripetuto da parte dell'imputato dell'apparecchio elettronico oggetto di furto e la mancata indicazione da parte dello stesso delle ragioni del relativo possesso integrassero, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato di cui all'art. 648 cod. pen. (si vedano le pagine da 2 a 4 della sentenza impugnata); considerato che anche l'ulteriore censura proposta nel secondo motivo di ricorso, con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva l'insussistenza dei presupposti per la concessione della richiesta attenuante, tenuto conto del reale pregiudizio economico subito dalla persona offesa e del complessivo danno arrecato in conseguenza della perdita di significativi dati e documenti personali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 di