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Ordinanza — n. 10332/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific plea and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10332/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ciro Esposito inadmissible and ordered him to pay court costs. The court rejected arguments regarding the lack of a formal complaint, the non-punishability of the offense, and mitigating circumstances, ruling that these issues were already properly addressed in the lower court's decision. Furthermore, the request for substituting a custodial sentence was deemed inadmissible because it was not specifically and motivatedly raised in the appeal as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.: An appeal must specifically and motivatedly raise the request for substitution of short custodial sentences, otherwise the request is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal substitution of sentence specific plea requirement devolutivo principle procedural error querela promozione dell'accusa penale legittimazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 597 comma 5 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen.
Art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 545-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio
pen., risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv.
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv.
Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia
269241; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv.
Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli
pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO CIRO nato a NAPOLI il 26/11/1986 avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Esposito Ciro; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rilevato la procedibilità d'ufficio della fattispecie di reato contestata all'imputato e, in ogni caso, risultando per tabulas come l'atto di querela sia stato ritualmente presentato in data 12.2.2019; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha rilevato come non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando il requisito della particolare tenuità dell'offesa in considerazione delle modalità della condotta tenuta dall'imputato); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 cod. pen., risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con una congrua motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695;

Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122 - 01), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e soltanto apparenti; che, a tal proposito, giova ribadire che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle circostanze è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, cosicché essa non può rappresentare oggetto di censure in questa sede, se sorretta, come nel caso dì specie, da una congrua e non illogica motivazione (si veda pagina 4 della impugnata sentenza); considerato, infine, che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pem., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; che a tale specifico riguardo deve farsi applicazione del principio affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 - 01.

In motivazione, la Corte ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.