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Ordinanza — n. 10326/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10326/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10326/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVINO GIORGIO nato a FOGGIA il 09/09/1953 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; Letto il ricorso di Giorgio Cervino; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza della legge penale e delle norme processuali in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato sulla base di un compendio probatorio soltanto indiziario ed in assenza di un accertamento in merito alla natura del reato, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che tali doglianze tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dì merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, dedicata alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova indiziaria a carico dell'imputato, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata la fattispecie contestata allo stesso); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10326/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indizio motivazione inadeguata delle censure costituzionali censura dell'apprezzamento delle prove prove inattendibili verosimiglianza della persecuzione indigenza processuale non provata
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVINO GIORGIO nato a FOGGIA il 09/09/1953 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giorgio Cervino; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce l'inosservanza della legge penale e delle norme processuali in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato sulla base di un compendio probatorio soltanto indiziario ed in assenza di un accertamento in merito alla natura del reato, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che tali doglianze tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dì merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, dedicata alla specifica ed approfondita disamina della convergenza ed unicità dell'interpretazione da attribuire alle molteplici fonti di prova indiziaria a carico dell'imputato, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata la fattispecie contestata allo stesso); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicem