Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and discretionary merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Yassin Mesrudi inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the sole ground of appeal, alleging insufficient reasoning regarding mitigated punishment under Article 648 of the Penal Code, constituted mere complaints rather than specific legal arguments. Furthermore, the court determined that the alleged error involved a discretionary assessment typical of the trial court, which falls outside the scope of the Supreme Court's review unless it was arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must contain specific, arguable grounds; mere complaints or reiteration of rejected arguments are inadmissible, and discretionary merit assessments are reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESRUDI YASSIN nato il 08/02/2000 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Yassin Mesrudi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza e l'illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma quarto cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che la censura dedotta è manifestamente infondata, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4, paragrafo 4.3, della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025