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Ordinanza — n. 10324/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10324/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Iuliano Pasquale and Rosario Iuliano inadmissible. The appellants argued for a violation of law and defects in reasoning under Article 192 of the Criminal Procedure Code, but the court found their grounds generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeals failed to specify the elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a specific correlation between the grounds of the contested decision and the arguments presented, as the reviewing court cannot exercise its mandate without knowing the specific reliefs raised.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code specificity requirement reviewing judge mandate motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
Art. 192 c.p.p.
Letto il ricorso di Pasquale Iuliano e Rosario Iuliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Pasquale Iuliano e Rosario Iuliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art.
art. 581 cod. proc. pen
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IULIANO PASQUALE nato a NAPOLI il 06/06/1968 IULIANO ROSARIO nato a NAPOLI il 25/02/1967 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Iuliano e Rosario Iuliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indìca gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che nel caso di specie deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.