Cassation appeals dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Iuliano Pasquale and Rosario Iuliano inadmissible. The appellants argued for a violation of law and defects in reasoning under Article 192 of the Criminal Procedure Code, but the court found their grounds generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeals failed to specify the elements required by Article 581 of the Criminal Procedure Code to allow the reviewing judge to exercise its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a specific correlation between the grounds of the contested decision and the arguments presented, as the reviewing court cannot exercise its mandate without knowing the specific reliefs raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IULIANO PASQUALE nato a NAPOLI il 06/06/1968 IULIANO ROSARIO nato a NAPOLI il 25/02/1967 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pasquale Iuliano e Rosario Iuliano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indìca gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che nel caso di specie deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2025.