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Ordinanza — n. 10323/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10323/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ahmed Abd El Rahman inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the crime under Article 648 of the Penal Code was contradictory and illogical. The court rejected this claim because the arguments merely repeated those already dismissed in the appellate stage without providing substantive critique, and because the court lacks the power to re-evaluate factual evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot admit appeals based on the mere repetition of arguments already rejected or on requests to reconstruct facts using criteria different from those of the trial court, as factual evaluation is exclusively reserved to the judge of merit.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition of arguments factual re-evaluation Article 648 Penal Code Court of Cassation powers prezzo eccessivo prezzo al minuto prezzi imposti

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Ahmed Abd El Rahman; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Ahmed Abd El Rahman; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABD EL RAHMAN AHMED nato a IL CAIRO( EGITTO) il 28/09/1995 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ahmed Abd El Rahman; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione dì quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che il medesimo motivo tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di appello che, con motivazione esente dal vizio dedotto, hanno congruamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina degli elementi di prova, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata all'imputato); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre