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Ordinanza — n. 10320/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on continued offense sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10320/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Liberto inadmissible, rejecting claims regarding sentencing increases for continued offenses and the denial of generic mitigating circumstances. The court found the lower court correctly applied legal principles requiring distinct calculation of penalty increases and sufficient motivation for denying mitigations without reviewing every favorable element. Furthermore, the request to substitute detention with alternative sanctions was rejected as a factual matter not subject to review in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 60 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 59 L. 689/1981; Art. 4-bis L. 354/1975: In continued offenses, the judge must distinctly calculate and motivate penalty increases for each satellite crime; generic mitigating circumstances need not be considered if decisive elements are addressed; substitution of detention is a factual assessment of statutory conditions not reviewable unless motivation is manifestly illogical.

Parole chiave

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continued offense sentencing generic mitigating circumstances substitution of detention recidivism evaluation inadmissible appeal maggiorazione dissuasiva riesame dell'entità pena aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 60 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 59 L. 689/1981
276716 - 01), atteso che alla pagina 9 della sentenza impugnata si rileva come la sostituzione richiesta risulti preclusa ai sensi dell'art. 59 lett.
Art. 4-bis L. 354/1975
689/1981, rientrando il reato contestato all'imputato tra quelli ostativi di cui all'art. 4-bis L.
art. 81 cod. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi
Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Antignano
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic
Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTO FRANCESCO nato a LENTINI il 25/11/1988 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Liberto; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena per la continuazione fra reati e con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che, invero, con particolare riguardo alla prima delle doglianze proposte, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; considerato che nel caso di specie tale onere argomentativo è stato correttamente assolto mediante la valutazione di congruità della misura della pena in continuazione stabilita dal primo giudice rispetto alla gravità del reato in ragione della sussistenza di una pluralità di circostanze aggravanti e della capacità a delinquere dell'imputato (si veda, in particolare, pagina 9 della sentenza impugnata); ritenuto che anche con riguardo all'ulteriore censura contenuta nel medesimo motivo di ricorso, relativa alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi come la motivazione risulti esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01); ritenuto che anche il terzo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare, non è consentito dalla legge in questa sede ed è manifestamente infondato, dovendo al riguardo ribadirsi come l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve costituisca un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso di specie (cfr.

Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01), atteso che alla pagina 9 della sentenza impugnata si rileva come la sostituzione richiesta risulti preclusa ai sensi dell'art. 59 lett.

d) L. 689/1981, rientrando il reato contestato all'imputato tra quelli ostativi di cui all'art. 4-bis L. 354/1975, in assenza di alcuna distinzione tra reati di fasce diverse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme