Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentative deficiencies under Art. 581 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant argued for a violation of law regarding the declaration of responsibility for the crime in Art. 640 of the Penal Code, but failed to specify precise argumentative deficiencies. The court ruled that without identifying specific logical errors or omissions in the lower court's reasoning, the appeal cannot exercise the required judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 640 c.p.; The cassation appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to indicate specific argumentative deficiencies or illogicalities in the motivation of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FABIO nato a TARANTO il 30/05/1973 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fabio Romano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito» (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 202