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Ordinanza — n. 10314/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded legal qualification of credit card misuse.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Forestieri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different legal qualification of his actions, but the court found his interpretation contrary to established case law regarding credit card misuse. Consequently, the lower court's finding that Forestieri improperly utilized a credit card without possession was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 493-ter cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds offered are manifestly unfounded because they present hermeneutic statements in clear contrast with the statutory data and consolidated case law.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded credit card misuse legal qualification consolidated case law abuso di carte-chèques mezzo di pagamento assegno bancario

Disposizioni normative citate

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Art. 493-ter cod. pen.
Letto il ricorso di Giovanni Forestieri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 493-ter cod.
art. 493-ter cod. pen
Letto il ricorso di Giovanni Forestieri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 493-ter cod.
art. 493-bis cod. pen
Letto il ricorso di Giovanni Forestieri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 493-ter cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone
Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORESTIERI GIOVANNI nato a MESSINA il 14/07/1989 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Forestieri; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., è manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in essere dall'imputato si fosse tradotta in un uso indebito del bancomat, di cui egli non aveva mai ottenuto il possesso, ma solo la temporanea ed occasionale consegna da parte del legittimo titolare per fini specifici e come, di conseguenza, la relativa detenzione dovesse ritenersi delimitata nel tempo e nelle finalità; che a tale riguardo deve infatti ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, integri il delitto di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 493-bis cod. pen. la condotta di colui che, ottenuti i dati relativi ad una carta di debito o di credito, unitamente alla stessa tessera elettronica, la utilizzi indebitamente per effettuare prelievi di denaro (cfr.

Sez. 2, n. 50395 del 30/10/2019, Perrone, Rv. 278007 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 5 dicembre 2