Ordinanza — n. 10232/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WIBO MAJESTY nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Majesty Wibo, con il primo motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., per carenza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 651 cod. pen., con il secondo motivo, l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta recidiva (specifica ed infraquinquennale) nonché al mancato giudizio di subvalenza della stessa rispetto alle riconosciute attenuanti generiche e, con il terzo motivo, l'inosservanza della legge penale, stante l'omessa applicazione della disciplina del reato continuato con il reato di resistenza a pubblico ufficiale accertato dalla sentenza n. 145/21 del 17 febbraio 2021 del Tribunale di Caltagirone;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 651 cod. pen; Ordinanza — n. 10232/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, con memoria depositata in data 28 gennaio 2026, il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello e con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell)1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WIBO MAJESTY nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Majesty Wibo, con il primo motivo, deduce l'errata applicazione dell'art. 337 cod. pen., per carenza dell'elemento soggettivo del reato e la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 651 cod. pen., con il secondo motivo, l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta recidiva (specifica ed infraquinquennale) nonché al mancato giudizio di subvalenza della stessa rispetto alle riconosciute attenuanti generiche e, con il terzo motivo, l'inosservanza della legge penale, stante l'omessa applicazione della disciplina del reato continuato con il reato di resistenza a pubblico ufficiale accertato dalla sentenza n. 145/21 del 17 febbraio 2021 del Tribunale di Caltagirone;
Rilevato che, con memoria depositata in data 28 gennaio 2026, il difensore ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello e con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell)1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio