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Ordinanza — n. 10231/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription and sentencing errors due to manifestly unfounded arguments and specific statutory application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10231/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the statute of limitations expired before the appellate judgment and the assertion of sentencing errors. The appellant argued for prescription under the Orlando law and requested minimum sentencing with generic mitigations, but the court found these arguments unfounded based on specific temporal applicability rules and the defendant's negative personality. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 160 cod. pen.; Artt. 62-bis e 133 cod. pen.: The appeal is inadmissible when the claim of prescription is manifestly unfounded due to specific legislative temporal rules and when sentencing errors are not substantiated by the record.

Parole chiave

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statute of limitations Orlando law application generic mitigations minimum sentencing negative personality inadmissible appeal penal code provisions pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 160 cod. pen.
Artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
legge Orlando; Ritenuto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n.
Legge 9 gennaio 2019, n. 3
103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n.
Legge 27 novembre 2021, n. 134
3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n.
art. 160 cod. pen
art. 159 cod. pen
legge Orlando; Ritenuto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, Rv. 288175 - 01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORI LUIGI nato a ROMA il 15/10/1965 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Luigi Lori, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 160 cod. pen., a causa della mancata declaratoria di prescrizione della sentenza impugnata prima della pronuncia della sentenza di appello, e, con il secondo motivo, l'errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata determinazione della pena nel minimo edittale e alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto il reato per cui si procede si sarebbe prescritto in data 6 settembre 2026 per effetto della c.d. legge Orlando; Ritenuto che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, (dep. 2025), Polichetti, Rv. 288175 - 01); Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha ritenuto di non applicare le attenuanti generiche in ragione della personalità negativa e dei numerosi precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, e di determinare la pena in misura superiore al minimo edittale, in ragione della «gravità non minimale del fatto per cui si procede»; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20