Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and sufficient lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Daniel De Ninno inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a violation of Article 131-bis of the Penal Code regarding lack of specific reasoning on non-punishability due to minor offense. The court rejected this as an abstract repetition of second-instance arguments without new evidence, noting the lower court's detailed justification based on the defendant's conduct and prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates disallowed second-instance arguments without specific new grounds or manifest illogicality in the lower court's reasoning.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE NINNO DANIEL nato a LATINA il 23/04/1997 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Daniel De Ninno, con unico motivo, deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e la mancanza o, comunque, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto si limita a ribadire censure già proposte in secondo grado e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e puntuale (alla pag. 2 della sentenza impugnata), proponendo una diversa lettura delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha escluso l'applicazione della predetta causa di non punibilità in ragione delle modalità dell'azione, della durata dell'allontanamento dall'abitazione ove l'imputato era ristretto agli arresti domiciliari, protrattosi sino all'arrivo delle forze di polizia, dell'intensità del dolo, del movente della condotta inottemperante e del precedente per analogo reato nei confronti del condannato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio