Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and merit review in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Alfredo Guizzardi's appeal inadmissible for failing to meet specificity requirements and seeking a new substantive review. The appellant argued for acquittal based on minor distance from his home during house arrest and claimed erroneous recidivism application, but these points were already thoroughly addressed by the Court of Appeal of Rome. The court rejected the appeal because the arguments merely reiterated second-instance criticisms without engaging with the specific reasoning provided in the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and cannot request a new examination of the merits on points already decided by the appellate court with adequate reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIZZARDI ALFREDO nato il 11/06/1981 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alfredo Guizzardi, con il primo motivo, deduce il vizio di motivazione con riferimento alla mancata assoluzione dell'imputato, in ragione del modesto allontanamento dallo stesso posto in essere durante l'esecuzione degli arresti domiciliari, e, con il secondo motivo, l'errata applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a ribadire censure già proposte in secondo grado e disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua e puntuale (alle pagg. 2-4 della sentenza impugnata); Rilevato, peraltro, che entrambi i motivi si limitano a sollecitare un rinnovato esame di merito sui punti dedotti, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio