Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific comparison with lower court's reasoning on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Daniele Cara inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal's decision lacked logical consistency regarding simple recidivism but failed to specifically compare its reasoning with the contested facts. The court rejected this because the appeal did not directly address the specific arguments of the lower court but merely requested a re-examination of the merits, which is prohibited in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not specifically compare the contested decision with the reasoning of the lower court and instead merely requests a re-examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARA DANIELE nato a TIVOLI il 14/12/1983 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; k OSSERVA Ritenuto che il difensore di Daniele Cara, con unico motivo, deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva semplice contestata; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ne denuncia solo genericamente la carenza, e si limita a sollecitare un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità;
Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva semplice, con motivazione specifica, dettagliata e non manifestamente illogica, rilevando, invero, che l'imputato è recidivo, reiterato e specifico e che l'ultimo precedente per il reato di evasione cinque risaliva a giorni prima dell'ulteriore evasione contestata nel presente procedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 202