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Ordinanza — n. 10223/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific motivation critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10223/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Isaac Centeno's appeal inadmissible because it failed to specifically address the appellate court's detailed reasoning regarding the sentence. The appellant merely criticized the severity of the penalty near the statutory maximum without engaging with the specific facts concerning the five police officers and the grave risk to public safety. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specifically confront the motivation of the contested judgment, but instead generically denounce a lack of reasoning or request a re-examination of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Specific Motivation Requirement Statutory Maximum Penalty Police Officers Assault Procedural Inadmissibility Criminal Costs and Fines proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTENO ISAAC (CUI 029LAVO) nato a ROMA il 30/01/1989 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Isaac Centeno, con unico motivo, deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione con riferimento alla determinazione della pena in misura prossima al massimo edittale; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, denunciandone solo genericamente la carenza, e si limita a sollecitare un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità;

Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione specifica, dettagliata e non manifestamente illogica, di determinare la pena in prossimità del massimo edittale in ragione del numero di agenti, cinque, contro i quali l'imputato si è scagliato violentemente nelle diverse fasi della propria reiterata condotta oppositiva, e del «gravissimo rischio al quale ha esposto gli utenti della strada», tamponando l'autovettura della polizia, cagionando lesioni a due agenti e investendo anche un ciclomotore e il suo conducente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,zi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 2