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Ordinanza — n. 10222/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific merit review in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10222/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Pierluigi Delle Fratte inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to verify the link between his new crime and prior convictions and incorrectly prioritized general mitigating factors over recidivism. The court rejected these claims as non-specific, noting they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the Court of Appeal with sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court must be specific and cannot request a re-examination of the merits on points already decided by the lower court with adequate motivation.

Parole chiave

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inadmissibility lack of specificity cassation procedure recidivism merit review recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
Art. 69, quarto comma, cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE FRATTE PIERLUIGI nato a ROMA il 27/06/1964 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Pierluigi Delle Fratte, con il primo motivo, deduce la mancanza di motivazione quanto all'esclusione della recidiva, per l'assenza di una concreta verifica di rapporto tra il fatto contestato e le precedenti condanne, e, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., per effetto della mancata prevalenza tra recidiva ritenuta sussistente e le attenuanti generiche;

Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, e, comunque, si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato sindacato di merito sui punti predetti, non consentito nel giudizio di legittimità; Ritenuto, peraltro, che i giudici di appello, con motivazione congrua, hanno ritenuto sussistente la recidiva reiterata in ragione delle numerosissime condanne riportate dall'imputato, alcune anche per delitti di evasione, e della ricaduta nel delitto nonostante l'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare e hanno escluso la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva in ragione dell'«allarmante profilo soggettivo» del ricorrente;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,à ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbrai